GRATUITO PATROCINIO
 
COSA :Al fine di essere rappresentate in giudizio sia per agire che per difendersi, le persone non abbienti possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell'istituto del Patrocinio a spese dello Stato (artt. dal 74 al 141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – D.P.R. 30/05/2002, n. 115).
  
PER CHI :Sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato le persone aventi reddito inferiore a € 10.628,16 rientranti nelel categorie sotto indicate:
- i cittadini italiani;
- gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
- indagato, imputato, condannato, offeso dal reato, danneggiato che intendano costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda;
- da chi (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato. (Parte civile)
 
COME/DOVE : Per richiedere l’assistenza legale gratuita l’utente deve recarsi direttamente il martedì mattina dalle ore 10,45 presso i locali di Piazza Dante n. 2, Bergamo, c/o il Tribunale ordinario. Poiché esiste un elenco degli avvocati disponibili è opportuno che l’utente scelga un legale si occupi del diritto di famiglia.
E’ necessario recarsi in Tribunale con i seguenti documenti:
-          Stato di famiglia
-          ultimo reddito o Cud o 730
-          fotocopia carta d’identità e codice fiscale
-          permesso di soggiorno
-          altra documentazione utile
 
REQUISITI FORMALI
 la domanda deve essere compilata in ogni suo spazio e quindi:
 - devono essere indicati i nomi di tutti i componenti (con i relativi codici fiscali) della famiglia anagrafica (PRIMA PAGINA); è necessario allegare alla domanda lo stato di famiglia;
 - devono essere indicati i dati di cui al QUADRO A se la causa è gia iniziata, ovvero i dati di cui al QUADRO B (tipo di controversia e documenti relativi) se la causa non è iniziata (SECONDA PAGINA);
 - deve essere necessariamente indicato il nome del difensore scelto tra quelli presenti nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato (a disposizione presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine) (QUARTA PAGINA);
 - deve essere datata e sottoscritta (N.B. due volte, anche ai sensi della legge sulla privatezza) (QUARTA PAGINA);
 - la domanda può essere inviata anche per posta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno;
- dovranno essere allegati una copia della carta d’identità e una copia del codice fiscale.
 
N.B. LA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE NON EFFETTUERA’ FOTOCOPIE DI ALCUN DOCUMENTO
 
  - LE DOMANDE RECAPITATE PERSONALMENTE VERRANNO RICEVUTE DAI CONSIGLIERI DELL’ORDINE PREPOSTI PRESSO I LOCALI DI PIAZZA DANTE N. 2 DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE TUTTI I MARTEDI’ DALLE ORE 10.45 ALLE ORE 12.00.
 
- N.B. IN ASSENZA DEI REQUISITI FORMALI CHE PRECEDONO LA DOMANDA NON POTRA’ ESSERE RICEVUTA.
 
 REQUISITI SOSTANZIALI
 - Il richiedente per accedere al patrocinio a spese dello Stato deve avere un reddito inferiore, attualmente, a € 10.628,16 con riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi presentata;
- Al raggiungimento della somma di 10.628,16 concorrono i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare (anche di fatto) risultante dallo stato di famiglia (pertanto, nel caso in cui il richiedente avesse un reddito di € 5.000,00 ed il figlio convivente di € 10.000,00, non potrebbe essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato) In caso di separazione o divorzio va dichiarato e fa reddito solo l’assegno di mantenimento al coniuge, non quello relativo al mantenimento dei figli. N.B. Il cumulo del reddito non opera se la persona risultante dallo stato di famiglia è il soggetto che ha proposto l’azione o contro il quale si deve agire (per esempio nel caso di SEPARAZIONE GIUDIZIALE);
- Il richiedente dovrà allegare il CUD o il MODELLO UNICO attestante il reddito (o idonei documenti che dimostrino la non produzione di reddito) e comunque DOVRA’ indicare il reddito nel QUADRO C (TERZA PAGINA), dichiarazione la cui falsita’ prevede la revoca dell’ammissione al patrocinio e SANZIONI PENALI.
 Compito del Consiglio dell’Ordine nel ricevere la domanda è quello di valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della domanda stessa.

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