La Porta di Accesso ai Servizi Sociali è uno sportello aperto a tutti, di orientamento e informazioni dei servizi sociali. È un punto di riferimento per :
ricevere informazioni di base sui servizi socio assistenziali per le famiglie e i singoli
ottenere le prime indicazioni rispetto alle proprie necessità ed essere orientati al servizio più adeguato in risposta ai propri bisogni
accedere per la prima volta alla presa in carico del servizio sociale
COSA : il Servizio consente ai minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo di essere affidati, mediante un intervento mirato, ad un'altra famiglia, la quale offre accoglienza, disponibilità e affetto.L’affido familiare è un intervento temporaneo di protezione e tutela di minori privi di un ambiente idoneo. Consiste nell’inserire in nuclei familiari diversi da quello originario, per un tempo variabile, minori in condizioni di rischio o di danno evolutivo, a cui la famiglia d’origine non sembra in grado di fare fronte o che addirittura contribuisce in parte o totalmente a creare.
Tale intervento presuppone la valutazione della recuperabiltà della famiglia d’origine ed il mantenimento dei rapporti con i genitori, in vista del rientro del minore nella sua famiglia.
L’affido familiare è regolamentato dalla legge n. 184/83 “disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” modificata con la legge 149/2001 “diritto del minore ad una famiglia”. L’affido è una preziosa opportunità per crescere del bambino : inserito in un ambiente familiare stabile può trovare nuovi punti di riferimento affettivi ed educativi che lo aiutano a ri-costruire una personalità il più possibile sana ed equilibrata. E’ anche un’occasione importante per la famiglia affidataria : accogliere nella propria casa un bambino significa infatti entrare in contatto con una nuova storia, aprirsi ad una nuova rete di rapporti, arricchire la propria famiglia di nuove esperienze. L’affido non va confuso con l’adozione : il primo intervento è temporaneo, il secondo dura tutta la vita, nell’affido si mantengono i rapporti con al famiglia d’origine, l’adozione comporta la cessazione di ogni legame con i genitori naturali. I due provvedimenti seguono percorsi diversi, non sovrapponibili.
Le condizioni comuni a tutti gli affidi sono :
·Temporaneità : la legge 149/01 prevede per l’affido un periodo massimo di due anni, eventualmente prorogabili dal Tribunale per i Minorenni. In ogni caso il termine “temporaneamente", che compare nel testo della legge, va inteso nel senso di “tutto il tempo necessario per un cambiamento positivo della situazione".
·Rapporti del minore con la famiglia di origine : la relazione tra il bambino e la sua famiglia d’origine è fondamentale, in quanto consente il mantenimento della continuità affettiva e culturale, in vista del suo futuro rientro in famiglia.
·Rientro del minore nella sua famiglia d’origine : il rientro avviene quando è stata superata la situazione di temporanea difficoltà che ha determinato l’affido.
Tipologie di affido :
·Consensuale : quando c’è il consenso al provvedimento di affido da parte dei genitori o del genitore esercente la patria potestà o del tutore nominato. Tale provvedimento, disposto dal Servizio sociale, viene convalidato dal Giudice Tutelare.
·Giudiziale : quando non vi è il consenso e l’affidamento è decretato dal Tribunale per i Minorenni
Inoltre può essere :
·a tempo pieno : quando il minore vive stabilmente con la famiglia affidataria, mantenendo comunque i rapporti con il nucleo familiare originario. Tale tipologia di affidamento è disciplinata dalla legge 184/83 così come modificata dalla legge 149/01.
·A tempo parziale : quando il minore trascorre con la famiglia affidataria alcuni giorni della settimana o parte della giornata. Questa tipologia di affidamento consente di non allontanare il minore dalla sua casa, pur offrendogli un importante riferimento educativo ed affettivo utile nel suo processo di crescita
Se una famiglia decide di non intraprendere l’esperienza dell’affido, ma è comunque disponibile ad altre forme di sostegno a minori in difficoltà, può diventare “famiglia risorsa”. La famiglia risorsa può accogliere un minore per una merenda, per i compiti, per qualche sera, per il fine settimana. Può inoltre supportare famiglie affidatarie che manifestano, in momenti particolari, bisogni specifici (accompagnamenti, periodi di vacanza).
PER CHI :
Chi può fare un affido :
Tutti gli adulti, coppie sposate o conviventi, con e senza figli e single possono diventare affidatari. La legge non prevede vincoli legati all’età, al livello di istruzione e al reddito.
Esiste anche una forma di affido familiare a parenti, che non è regolamentata dalle leggi in vigore, ma disciplinata dall’art. 433 del codice civile.
La famiglia affidataria deve comunque possedere alcuni requisiti essenziali :
·Uno spazio nella propria vita e nella propria casa per accogliere una persona diversa da sé
·La capacità affettiva e la volontà ad accompagnare un bambino per un periodo della sua vita, senza la pretesa di cambiarlo, ma aiutandolo a sviluppare le sue potenzialità e le sue risorse
·La consapevolezza della presenza e dell’importanza della famiglia di origine per il bambino
·La disponibilità a collaborare con tutti gli attori coinvolti nel progetto di affido.
Per diventare affidatari è necessario un percorso di conoscenza reciproca tra la famiglia che offre la propria disponibilità e gli operatori del servizio Affidi. Tale si sviluppa attraverso una serie di colloqui, che coinvolgono l’intera famiglia e la partecipazione a gruppi informativi-formativi.
Gli incontri hanno lo scopo di conoscere la composizione del nucleo familiare, del nucleo parentale e del contesto socio-ambientale in cui è inserito, di approfondire gli aspetti individuali e le caratteristiche essenziali delle relazioni familiari, attraverso la ricostruzione della storia di ciascuno e della coppia. Nei colloqui è necessario mettere in luce caratteristiche, disponibilità specifiche, aspettative della famiglia, la cui conoscenza è fondamentale per individuare corrispondenze con i bisogni de bambini in attesa di affido.
Chi dispone l’affido : l’affido può essere disposto dal Comune di residenza del minore o dal Tribunale per i Minorenni. Il Comune predispone il provvedimento di affido, che diventa esecutivo dopo l’intervento dell’Organo Giudiziario competente (Giudice Tutelare).Il Servizio Sociale Territoriale, rilevato il bisogno di inserire un minore in una famiglia affidataria, prende contatto con il Servizio Affidi per l’individuazione della famiglia stessa. Qualora nella “banca dati” del servizio non sia possibile individuare famiglie adatte a quello specifico minore, il Servizio stesso si avvale della collaborazione delle reti familiari e delle associazioni del privato sociale operanti sue territorio. Il tribunale per i Minorenni si avvale del Servizio Sociale territoriale per la sua attuazione e vigilanza.
Chi accompagna le famiglie nell’affido :
Gli operatori del servizio affidi sostengono e seguono le famiglie affidatarie nello sviluppo del progetto
Informazioni pratiche sull’Affido :
La famiglia affidataria percepisce un contributo fisso mensile svincolato dal reddito, determinato dall’entità dell’impegno richiesto e dalle decisioni delle singole Amministrazioni Comunali.
La famiglia ha inoltre diritto all’Assicurazione prevista dalla normativa regionale, che copre i danni subiti e provocati a terzi dal minore.
In riferimento ai Congedi dal lavoro la legislazione per il sostegno della maternità e della paternità (legge 53/2000 e successive modifiche) stabilisce che i genitori affidati hanno gli stessi diritti, le stesse opportunità, le stesse tutele previste per i genitori naturali, i diritti previsti hanno decorrenza dalla data d’ingresso del minore nel nucleo familiare. Gli affidatari di un minore disabile godono dei diritti previsti dall’Art. 33 della legge 104 del 05/02/1995.
In base alla normativa vigente in materia di detrazioni d’imposta possono essere applicate agli affidatari le detrazioni se il minore risulta a carico con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.
Anche gli assegni familiari possono essere erogati temporaneamente a favore dell’affidatario, se il Giudice lo dispone, in base alla legge 149/01, art. 38, comma 3.
In materia di Assistenza sanitaria e scuola gli affidatari esercitano poteri connessi con la potestà genitoriale secondo la normativa vigente.
Nel caso in cui sia necessario l’espatrio del minore la richiesta per ottenere i documenti per ecarsi all’estero deve essere firmata dai genitori naturali o dal tutore, in caso di assenza del consenso l’autorizzazione può essere concessa dal Giudice Tutelare.
Prassi:
Le famiglie disponibili all'affido devono rivolgersi agli operatori del Servizio affidi.Il Servizio Sociale di base, qualora ritenga di dover effettuare un intervento d’affido etero familiare , su proposta diretta o su prescrizione dell’autorità giudiziaria, deve coinvolgere preventivamente il Servizio Affidi dell’U.O.M. inviando le relative schede allegate. Dopo le fasi di abbinamento la famiglia affidataria individuata rimarrà in carico al servizio affidi, mentre la famiglia d’origine ed il minore sarà in carico al servizio territoriale competente….
Per le modalità operative specifiche rivolgersi al Sevizio Affidi presso Unità Operativa Minori 035.399.860
La Questura di Bergamo, in collaborazione con il Comune, ripresenta l'iniziativa di incontri rivolti a persone anziane per riconoscere ed evitare le truffe
Lo sportello Energia è uno strumento che l’Amministrazione comunale mette a disposizione dei cittadini e delle imprese per promuovere le buone pratiche sul risparmio energetico, l’efficienza energetica e l’uso delle fonti innovative.