NOTE SULL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Riferimenti legislativi:

Legge 9 gennaio 2004, n. 6

"Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonchè relative norme di attuazione, di coordinamento e finali"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004

 

Link ed indirizzi utili :

www.oltrenoilavita.it

www.informahandicap.it/dossier.htm#9"

Uffici Procura della Repubblica

 

L'Amministratore di Sostegno

La persona, che per menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno nominato dal Giudice Tutelare, mantenendo la capacità di agire per tutti gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana.

 

Come inoltrare il ricorso

Presentare la richiesta al giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio. I giudici tutelari si trovano presso il Tribunale civile di via Borfuro (vedi numero civico e indirizzo) oppure con apposita segnalazione documentata inviata alla Procura della Repubblica.

 

Costo

Per avviare la procedura occorre rivolgersi al giudice tutelare depositando il ricorso presso la cancelleria del tribunale (volontaria giurisdizione); non è necessario il patrocinio legale

 

Tempi

Il Giudice Tutelare entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto immediatamente esecutivo.

 

Chi può presentare il ricorso

Lo stesso beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, il coniuge, i parenti entro il 4° grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o curatore, il pubblico ministero, i responsabili dei servizi che hanno in carico e in cura il beneficiario.

 

Scelta dell'Amministratore di Sostegno

Il Giudice Tutelare può designare il coniuge non legalmente separato, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado, la persona designata nel proprio testamento dal genitore superstite, il rappresentante legale dei soggetti di cui al Titolo II del Libro Primo del C.C." e cioè fondazioni ed associazioni, anche non dotate di personalità giuridica (v. associazioni di volontariato), ad eccezione di quegli enti che hanno in cura o in carico la persona, per evitare un conflitto di interesse fra chi si prende cura e chi deve vigilare sulla cura.

 

Durata dell'incarico

L'incarico può durare 10 anni, può essere a tempo indeterminato (salvo rinuncia o revoca) oppure a tempo determinato per lo svolgimento di una precisa incombenza, in quanto si presume che il beneficiario possa recuperare piena abilità. L'Amministratore di Sostegno è tenuto a presentare una relazione al Giudice Tutelare in cui rende conto del suo operato mediante documentazione comprovante le entrate, le uscite e la situazione patrimoniale all'inizio e alla fine della gestione del suo mandato.

 

Compiti dell'Amministratore di Sostegno

Nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno il Giudice tutelare fissa gli atti che l’amministratore di sostegno deve espletare. Tale decreto viene annotato su un apposito registro, custodito presso la cancelleria del Tribunale tenuto dal cancelliere, e registrato entro 10 giorni nei registri di Stato civile. L'amministratore di sostegno deve tener conto delle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario e riferire con periodicità al giudice tutelare rispetto ai compiti previsti nel decreto di nomina ai quali deve attenersi scrupolosamente. Interviene per tutti gli atti che richiedono una rappresentanza esclusiva o un'assistenza per gli atti inerenti al patrimonio.

I principali compiti dell'Amministratore di Sostegno sono:

- Apprendere, valutare e riferire al Giudice Tutelare quali siano le condizioni e le esigenze di vita dell'amministrato.

- Rappresentare (chi, che cosa, quando… come da Decreto di nomina)

- Essere presente quando occorre riscuotere capitali e/o stare in giudizio previa apposita autorizzazione del Giudice Tutelare


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